Art. 5
Funzionamento
In vigore dal 22 mar 2007
Funzionamento
1. Il gruppo è presieduto dalla Commissione.
2. D’intesa con la Commissione possono essere istituiti sottogruppi che esaminino questioni specifiche nell’ambito del mandato definito dal gruppo. Tali sottogruppi vanno sciolti non appena abbiano adempiuto il proprio mandato.
3. Il rappresentante della Commissione può chiedere a osservatori, provenienti in particolare da altri paesi europei e organizzazioni internazionali, o ad esperti con competenze specifiche su una questione all’ordine del giorno di partecipare ai lavori del gruppo o del sottogruppo nel modo più appropriato per instaurare un'efficace cooperazione europea.
4. Le informazioni ottenute partecipando alle delibere del gruppo o di un sottogruppo non possono essere divulgate se le Commissione ritiene che esse attengano a questioni confidenziali.
5. Il gruppo e i sottogruppi si riuniscono, di norma, nei locali della Commissione secondo le procedure e il calendario stabiliti dalla medesima. I servizi di segreteria sono assicurati dalla Commissione. Alle riunioni del gruppo e dei sottogruppi possono presenziare funzionari della Commissione interessati ai temi trattati.
6. Il gruppo adotta un proprio regolamento interno basato sul regolamento interno adottato dalla Commissione.
7. La Commissione può pubblicare, nella lingua originale del documento interessato, sintesi, conclusioni, conclusioni parziali o documenti di lavoro del gruppo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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