Art. 9
Lingue
In vigore dal 5 mar 2007
Lingue
Le lingue ufficiali della commissione mista sono le lingue ufficiali delle due parti.
Salvo decisione contraria, la commissione mista delibera sulla base di documenti redatti nelle suddette lingue.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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