Art. 11
Gruppi di lavoro
In vigore dal 5 mar 2007
Gruppi di lavoro
Il mandato e la struttura dei gruppi di lavoro istituiti al fine di assistere la commissione mista nell’esercizio delle sue funzioni figurano nell’allegato della presente decisione.
I gruppi di lavoro sono composti di rappresentanti di entrambe le parti. Essi sono presieduti a turno da una delle parti conformemente al regolamento interno della commissione mista.
I gruppi di lavoro dipendono dalla commissione mista, a cui devono riferire dopo ciascuna riunione. Essi non adottano decisioni, ma possono formulare raccomandazioni alla commissione mista.
La commissione mista può decidere di sopprimere i gruppi di lavoro esistenti, di modificarne il mandato o di istituire nuovi gruppi di lavoro che l’assistano nell’esercizio delle sue funzioni.
Storico versioni
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