Art. 8
Deliberazioni
In vigore dal 5 mar 2007
Deliberazioni
Le decisioni e le raccomandazioni della commissione mista sono adottate di comune accordo dalle parti.
Tra una riunione e l’altra, la commissione mista può adottare decisioni o raccomandazioni mediante procedura scritta, previo consenso di entrambe le parti.
Le decisioni e le raccomandazioni della commissione mista di cui all’articolo 43 dell’accordo interinale recano rispettivamente la denominazione «decisione» e «raccomandazione», seguita da un numero progressivo, dalla data di adozione e da un’indicazione dell’oggetto.
Le decisioni e le raccomandazioni della commissione mista sono firmate dal presidente e autenticate dai due segretari.
Le decisioni adottate dalla commissione mista sono pubblicate dalle parti nelle loro rispettive gazzette ufficiali. Ciascuna parte può decidere di far pubblicare qualsiasi altro atto adottato dalla commissione mista.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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