Art. 6

Ordine del giorno delle riunioni

In vigore dal 5 mar 2007
Ordine del giorno delle riunioni 1.   Il presidente e i due segretari stabiliscono l’ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione almeno 15 giorni lavorativi prima della riunione. L’ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali i segretari hanno ricevuto domanda di iscrizione all’ordine del giorno almeno 21 giorni prima della riunione, fermo restando che tali punti saranno iscritti all’ordine del giorno provvisorio soltanto se la relativa documentazione sarà stata trasmessa ai segretari entro e non oltre la data di spedizione dello stesso ordine del giorno. La commissione mista adotta l’ordine del giorno all’inizio di ogni riunione. L’iscrizione all’ordine del giorno di un punto che non figuri nell’ordine del giorno provvisorio è possibile con l’accordo di entrambe le parti. 2.   Il presidente, d’intesa con le parti, può abbreviare i termini indicati al paragrafo 1 in funzione delle esigenze di un caso specifico.
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Ordine del giorno delle riunioni (Art. 6 Decisione (UE) 2007/239) — Testo vigente | Portale Normativo