Art. 8
Complementarità e coerenza dell'azione comunitaria
In vigore dal 5 mar 2007
Complementarità e coerenza dell'azione comunitaria
1. Le attività finanziate a norma dello strumento non ricevono assistenza da altri strumenti finanziari della Comunità.
La Commissione assicura che i richiedenti il sostegno finanziario nell’ambito dello strumento e i beneficiari di tale sostegno le forniscano informazioni sui finanziamenti ottenuti da altre fonti, tra cui il bilancio generale dell'Unione europea, e sulle richieste di finanziamento in corso.
2. Occorre ricercare sinergie e complementarità con altri strumenti dell’Unione o della Comunità. Nel caso di risposta in paesi terzi, la Commissione garantisce complementarità e coerenza delle attività finanziate a norma dello strumento e di quelle finanziate a norma del regolamento (CE) n. 1257/96.
3. Se l'assistenza prestata nell'ambito del meccanismo contribuisce a una più ampia risposta umanitaria da parte della Comunità, le attività finanziate in virtù dello strumento devono essere coerenti con i principi umanitari di cui al regolamento (CE) n. 1257/96.
Storico versioni
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