Art. 6

Tipologie di intervento finanziario e procedure di esecuzione

In vigore dal 5 mar 2007
Tipologie di intervento finanziario e procedure di esecuzione 1.   La Commissione attua il sostegno finanziario comunitario conformemente al regolamento finanziario. 2.   Il sostegno finanziario di cui allo strumento può essere erogato sotto forma di sovvenzioni o di contratti di appalto pubblico a norma del regolamento finanziario. 3.   Per le sovvenzioni, la Commissione adotta programmi di lavoro annuali nei quali sono definiti gli obiettivi, il calendario dell’invito o degli inviti a presentare proposte, l’importo indicativo, la percentuale massima di finanziamento e i risultati attesi. 4.   Nel caso degli appalti pubblici, i contratti, compresi i contratti quadro ai fini della mobilitazione dei mezzi necessari per l’attuazione delle azioni di risposta rapida, sono inclusi nei programmi di lavoro annuali. 5.   I programmi di lavoro annuali sono adottati secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2. 6.   Il bilancio stanziato a norma dello strumento è eseguito direttamente dai servizi della Commissione su base centralizzata, a norma dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento finanziario.
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Tipologie di intervento finanziario e procedure di esecuzione (Art. 6 Decisione (UE) 2007/162) — Testo vigente | Portale Normativo