Art. 6
Tipologie di intervento finanziario e procedure di esecuzione
In vigore dal 5 mar 2007
Tipologie di intervento finanziario e procedure di esecuzione
1. La Commissione attua il sostegno finanziario comunitario conformemente al regolamento finanziario.
2. Il sostegno finanziario di cui allo strumento può essere erogato sotto forma di sovvenzioni o di contratti di appalto pubblico a norma del regolamento finanziario.
3. Per le sovvenzioni, la Commissione adotta programmi di lavoro annuali nei quali sono definiti gli obiettivi, il calendario dell’invito o degli inviti a presentare proposte, l’importo indicativo, la percentuale massima di finanziamento e i risultati attesi.
4. Nel caso degli appalti pubblici, i contratti, compresi i contratti quadro ai fini della mobilitazione dei mezzi necessari per l’attuazione delle azioni di risposta rapida, sono inclusi nei programmi di lavoro annuali.
5. I programmi di lavoro annuali sono adottati secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
6. Il bilancio stanziato a norma dello strumento è eseguito direttamente dai servizi della Commissione su base centralizzata, a norma dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento finanziario.
Storico versioni
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