Art. 13
Procedura di comitato
In vigore dal 5 mar 2007
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato (di seguito «comitato»).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE.
Il termine di cui all’, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE.
Il termine di cui all', paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Storico versioni
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Proeli:dec:2007:162(1):oj#art-13