Art. 13

Procedura di comitato

In vigore dal 5 mar 2007
Procedura di comitato 1.   La Commissione è assistita da un comitato (di seguito «comitato»). 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE. Il termine di cui all’, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE. Il termine di cui all', paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 4.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
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Procedura di comitato (Art. 13 Decisione (UE) 2007/162) — Testo vigente | Portale Normativo