Art. 15
Valutazione
In vigore dal 5 mar 2007
Valutazione
1. Le azioni finanziate dallo strumento sono oggetto di monitoraggio periodico, al fine di seguirne l’attuazione.
2. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio quanto segue:
a)
entro il 31 dicembre 2008, una prima relazione di valutazione sugli aspetti qualitativi e quantitativi connessi all'applicazione dell', paragrafo 2, lettere b) e c), e paragrafo 3. Tale relazione tiene conto dei risultati di un'analisi effettuata congiuntamente dalla Commissione e dagli Stati membri, entro il 31 dicembre 2007, sulle esigenze in termini di trasporto e materiali risultanti dai più importanti interventi di protezione civile e delle misure adottate nell'ambito della presente decisione per far fronte a tali esigenze.
Qualora risulti necessario alla luce delle conclusioni di tale relazione:
i)
la Commissione può, se opportuno, presentare una proposta di revisione delle pertinenti disposizioni;
ii)
Consiglio può invitare la Commissione a presentare una proposta in vista dell'adozione delle opportune modifiche di tali disposizioni entro il 30 giugno 2009;
b)
entro il 30 giugno 2010, una relazione intermedia di valutazione sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi connessi all’applicazione della presente decisione;
c)
entro il 31 dicembre 2011, una comunicazione sull’opportunità di prorogare la presente decisione;
d)
entro il 31 dicembre 2014, una relazione di valutazione a posteriori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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