Art. 15

Valutazione

In vigore dal 5 mar 2007
Valutazione 1.   Le azioni finanziate dallo strumento sono oggetto di monitoraggio periodico, al fine di seguirne l’attuazione. 2.   La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio quanto segue: a) entro il 31 dicembre 2008, una prima relazione di valutazione sugli aspetti qualitativi e quantitativi connessi all'applicazione dell', paragrafo 2, lettere b) e c), e paragrafo 3. Tale relazione tiene conto dei risultati di un'analisi effettuata congiuntamente dalla Commissione e dagli Stati membri, entro il 31 dicembre 2007, sulle esigenze in termini di trasporto e materiali risultanti dai più importanti interventi di protezione civile e delle misure adottate nell'ambito della presente decisione per far fronte a tali esigenze. Qualora risulti necessario alla luce delle conclusioni di tale relazione: i) la Commissione può, se opportuno, presentare una proposta di revisione delle pertinenti disposizioni; ii) Consiglio può invitare la Commissione a presentare una proposta in vista dell'adozione delle opportune modifiche di tali disposizioni entro il 30 giugno 2009; b) entro il 30 giugno 2010, una relazione intermedia di valutazione sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi connessi all’applicazione della presente decisione; c) entro il 31 dicembre 2011, una comunicazione sull’opportunità di prorogare la presente decisione; d) entro il 31 dicembre 2014, una relazione di valutazione a posteriori.
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Valutazione (Art. 15 Decisione (UE) 2007/162) — Testo vigente | Portale Normativo