Art. 11
Monitoraggio
In vigore dal 5 mar 2007
Monitoraggio
1. La Commissione assicura che i contratti e le sovvenzioni derivanti dall'applicazione dello strumento prevedano in particolare la supervisione e il controllo finanziario della Commissione (o dei suoi rappresentanti autorizzati), se necessario mediante controlli effettuati in loco, compresi controlli a campione, e l’esecuzione di controlli da parte della Corte dei conti.
2. La Commissione assicura che i beneficiari del sostegno finanziario tengano a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi attinenti alle spese connesse con un’azione per un periodo di cinque anni dopo l’ultimo pagamento relativo a quest’ultima.
3. Se necessario, in base ai risultati dei controlli a campione di cui al paragrafo 1, la Commissione provvede affinché siano rettificati l’entità o le condizioni di concessione del sostegno finanziario originariamente approvato, nonché il calendario dei pagamenti.
4. La Commissione assicura che vengano adottate tutte le misure necessarie per verificare che le azioni finanziate siano state eseguite correttamente e nel rispetto delle disposizioni della presente decisione e del regolamento finanziario.
Storico versioni
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