Art. 10
Assistenza tecnica e amministrativa
In vigore dal 5 mar 2007
Assistenza tecnica e amministrativa
1. Su iniziativa della Commissione, lo strumento può anche finanziare spese relative alle attività di monitoraggio, controllo, verifica contabile e valutazione direttamente necessarie per l’attuazione della presente decisione.
Vi rientrano, in particolare, le spese per studi, riunioni, attività informative, pubblicazioni, reti informatiche (e apparecchiature connesse) finalizzate allo scambio di informazioni e ogni altra spesa di assistenza tecnica e amministrativa cui la Commissione debba eventualmente ricorrere per attuare la presente decisione.
Le spese di cui al primo e al secondo comma non superano il 4 % del bilancio.
2. Il bilancio relativo alle azioni di cui al paragrafo 1 è eseguito direttamente dai servizi della Commissione su base centralizzata a norma dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento finanziario.
Storico versioni
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