Art. 1

Modifiche alla decisione 2006/415/CE

In vigore dal 16 feb 2007
Modifiche alla decisione 2006/415/CE Nella decisione 2006/415/CE, articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   In deroga all'articolo 5, lettera b), lo Stato membro interessato può autorizzare l'immissione sul mercato nazionale di carni fresche, carni macinate, carni separate meccanicamente e preparati a base di carne o prodotti a base di carne di selvaggina da piuma selvatica originaria dell'area A o dell'area B, se tali carni sono contrassegnate: a) conformemente al marchio speciale di identificazione di cui all'allegato II della direttiva 2002/99/CE; ovvero b) conformemente all' della decisione 2007/118/CE.»
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