Art. 1
Modifiche alla decisione 2006/415/CE
In vigore dal 16 feb 2007
Modifiche alla decisione 2006/415/CE
Nella decisione 2006/415/CE, articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. In deroga all'articolo 5, lettera b), lo Stato membro interessato può autorizzare l'immissione sul mercato nazionale di carni fresche, carni macinate, carni separate meccanicamente e preparati a base di carne o prodotti a base di carne di selvaggina da piuma selvatica originaria dell'area A o dell'area B, se tali carni sono contrassegnate:
a)
conformemente al marchio speciale di identificazione di cui all'allegato II della direttiva 2002/99/CE; ovvero
b)
conformemente all' della decisione 2007/118/CE.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2007:119(1):oj#art-1