Art. 2

Modifiche alla decisione 2006/416/CE

In vigore dal 16 feb 2007
Modifiche alla decisione 2006/416/CE Nella decisione 2006/416/CE, articolo 18, paragrafo 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) le carni non siano ammesse al commercio intracomunitario o internazionale e rechino la bollatura sanitaria prevista: i) a norma del marchio speciale di identificazione di cui all'allegato II della direttiva 2002/99/CE; ovvero ii) conformemente all' della decisione 2007/118/CE;».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2007:119(1):oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo