Art. 2
Modifiche alla decisione 2006/416/CE
In vigore dal 16 feb 2007
Modifiche alla decisione 2006/416/CE
Nella decisione 2006/416/CE, articolo 18, paragrafo 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g)
le carni non siano ammesse al commercio intracomunitario o internazionale e rechino la bollatura sanitaria prevista:
i)
a norma del marchio speciale di identificazione di cui all'allegato II della direttiva 2002/99/CE; ovvero
ii)
conformemente all' della decisione 2007/118/CE;».
Storico versioni
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Proeli:dec:2007:119(1):oj#art-2