Art. 6

In vigore dal 7 feb 2007
1.   La Francia, l'Irlanda e l'Italia informano la Commissione dell'avanzamento del procedimento nazionale di esecuzione della presente decisione fino al suo completamento. 2.   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Francia, l'Irlanda e l'Italia comunicano alla Commissione l'importo totale da recuperare presso i beneficiari, specificando il dovuto per capitale e interessi mediante la tabella in allegato e trasmettono una descrizione dettagliata delle misure già adottate e programmate per conformarsi alla decisione. Entro lo stesso termine trasmettono alla Commissione tutti i documenti che comprovino che ai beneficiari è stato ordinato di rimborsare gli aiuti. 3.   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Francia, l'Irlanda e l'Italia trasmettono alla Commissione documentazione comprovante di aver ottemperato all'. 4.   Decorsi i termini di cui ai paragrafi 2 e 3, la Francia, l'Irlanda e l'Italia presentano, su semplice richiesta della Commissione, una relazione sulle misure già adottate e programmate per conformarsi ad essa. La relazione precisa inoltre gli importi degli aiuti e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.
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