Art. 3
In vigore dal 7 feb 2007
Gli aiuti di cui all' sono incompatibili con il mercato comune nei limiti in cui i beneficiari non pagano almeno il 20 % dell'accisa che sarebbe altrimenti dovuta oppure il livello mimino determinato dalla direttiva 2003/96/CE di 15 EUR per 1 000 kg, qualunque sia il valore inferiore.
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