Art. 5
In vigore dal 7 feb 2007
La Francia, l'Irlanda e l'Italia sospendono il pagamento degli aiuti di cui all', ai beneficiari che non abbiano ancora rimborsato, con gli interessi, gli aiuti ritenuti incompatibili con il mercato comune a norma della decisione 2006/323/CE e gli aiuti di cui all' della presente decisione, ove siano stati illegittimamente messi a disposizione dei beneficiari.
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