Art. 7
Il segretario generale del Consiglio europeo della ricerca
In vigore dal 2 feb 2007
Il segretario generale del Consiglio europeo della ricerca
1. Il consiglio scientifico nomina in piena indipendenza un segretario generale che opera sotto la sua autorità. Tra l'altro, il segretario generale assiste il consiglio scientifico nell'assicurarne il collegamento effettivo con la Commissione e con la struttura esecutiva specifica.
2. Le funzioni del segretario generale sono definite dal consiglio scientifico. Tra le funzioni rientrano il monitoraggio dell'effettiva attuazione della strategia e delle posizioni adottate dal consiglio scientifico da parte della struttura esecutiva specifica.
3. Il sostegno necessario per l'istituzione e le attività del segretario generale è garantito dal programma specifico «Idee».
4. Il mandato del segretario generale non può superare un periodo di 30 mesi, rinnovabile una volta.
Storico versioni
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