Art. 8

Spese per le riunioni

In vigore dal 2 feb 2007
Spese per le riunioni 1.   La Commissione rimborsa le spese di viaggio e, se del caso, le spese di soggiorno dei membri del consiglio scientifico necessarie per svolgere le loro attività, conformemente alle norme della Commissione in materia di rimborso delle spese degli esperti esterni. Previa autorizzazione, la Commissione può coprire altresì le spese di viaggio e di soggiorno in connessione con altre riunioni necessarie per lo svolgimento dei lavori del consiglio scientifico; ciò si applica alle riunioni tra i membri del consiglio scientifico e gli esperti esterni e le parti interessate. 2.   Le spese per le riunioni sono rimborsate sulla base della richiesta annuale del consiglio scientifico, fatta salva la responsabilità della Commissione.
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Spese per le riunioni (Art. 8 Decisione (UE) 2007/134) — Testo vigente | Portale Normativo