Art. 5

Principi e metodi

In vigore dal 2 feb 2007
Principi e metodi 1.   Il consiglio scientifico opera in piena indipendenza e autonomia. 2.   Se del caso, il consiglio scientifico si consulta con la comunità scientifica, tecnica e accademica. 3.   Il consiglio scientifico opera esclusivamente nell'interesse del conseguimento degli obiettivi scientifici, tecnici e accademici del programma speciale «Idee». Agisce con integrità e probità, e assolve le proprie funzioni con efficienza e nella più grande trasparenza. 4.   Il consiglio scientifico risponde alla Commissione, mantiene con essa e con la struttura esecutiva specifica un costante e stretto collegamento, e mette in atto i meccanismi necessari allo scopo. 5.   Le informazioni ottenute nell'assolvimento delle proprie funzioni non sono divulgate se, a parere della Commissione o del presidente del consiglio scientifico, dette informazioni si riferiscono a questioni riservate. 6.   La Commissione fornisce le informazioni e l'assistenza necessari per i lavori del consiglio scientifico, consentendogli di operare in condizioni di autonomia e di indipendenza. 7.   Il consiglio scientifico riferisce regolarmente alla Commissione e fornisce le informazioni e l'assitenza necessarie all'esecuzione dei compiti obbligatori in materia di relazioni (relazione annuale, relazione annuale di attività) della Commissione.
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