Art. 3

In vigore dal 22 dic 2006
La presente decisione non si applica all’introduzione nel territorio comunitario di volatili da compagnia vivi al seguito dei rispettivi proprietari provenienti da Andorra, Croazia, isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino, Svizzera e Stato della Città del Vaticano.
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