Art. 2

Controlli veterinari

In vigore dal 22 dic 2006
Controlli veterinari 1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che gli uccelli da compagnia introdotti sul territorio comunitario in provenienza da un paese terzo siano sottoposti a controlli dei documenti e dell’identità da parte delle autorità competenti ai punti d’ingresso del viaggiatore sul territorio comunitario. 2.   Gli Stati membri designano le autorità responsabili dei controlli di cui al paragrafo 1 e ne informano immediatamente la Commissione. 3.   Ogni Stato membro redige un elenco dei punti d’ingresso di cui al paragrafo 1 e lo invia agli altri Stati membri e alla Commissione. 4.   Qualora da tali controlli risulti che gli animali non soddisfano le condizioni di cui alla presente decisione, si applica il terzo comma dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 998/2003.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2007:25(1):oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo