Art. 1

Movimenti dai paesi terzi

In vigore dal 22 dic 2006
Movimenti dai paesi terzi 1.   Gli Stati membri autorizzano i movimenti da paesi terzi di uccelli da compagnia vivi solo se in partite inferiori a 5 uccelli e se tali uccelli: a) provengono da un paese membro dell’UIE soggetto alla competenza di una commissione regionale di cui alla parte A dell’allegato I; oppure b) provengono da un paese membro dell’UIE soggetto alla competenza di una commissione regionale di cui alla parte B dell’allegato I, purché essi: i) prima dell’esportazione, siano stati isolati per 30 giorni nel luogo di partenza in un paese terzo elencato alla decisione 79/542/CEE del Consiglio (3), o ii) dopo l’importazione nello Stato membro di destinazione, siano stati in quarantena per 30 giorni in un luogo riconosciuto in conformità dell’, paragrafo 4 della decisione 2000/666/CE della Commissione (4), o iii) negli ultimi sei mesi e non più tardi di 60 giorni prima dell’invio dal paese terzo, siano stati vaccinati, e rivaccinati almeno una volta, contro l’influenza aviaria utilizzando un vaccino H5 approvato per le specie interessate conformemente alle istruzioni del produttore, oppure iv) prima dell’esportazione, siano stati isolati per almeno 10 giorni e siano stati sottoposti a un test per individuare l’antigene o il genoma H5N1 ai sensi del capitolo 2.1.14 del Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals) effettuato su un campione prelevato non prima del terzo giorno d’isolamento. 2.   Nel caso delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), punto ii), la conformità alle condizioni di cui al paragrafo 1 va certificata da un veterinario ufficiale, in base alla dichiarazione dei proprietari, nel paese terzo d’invio secondo il modello di certificato di cui all’allegato II. 3.   Al certificato veterinario sarà allegata una dichiarazione del proprietario, o del rappresentante del proprietario, conforme all’allegato III.
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Movimenti dai paesi terzi (Art. 1 Decisione (UE) 2007/25) — Testo vigente | Portale Normativo