Art. 4

Funzionamento

In vigore dal 20 dic 2006
Funzionamento 1.   Il gruppo elegge tra i propri membri un presidente e due vicepresidenti. L'elezione avviene a maggioranza semplice dei membri. 2.   Di concerto con la Commissione, possono essere istituiti sottogruppi per esaminare questioni specifiche sulla base di un mandato definito dal gruppo. I sottogruppi sono sciolti non appena portato a termine il mandato. 3.   Il rappresentante della Commissione può chiedere ad esperti od osservatori che possiedono una competenza specifica su una questione all'ordine del giorno di partecipare ai lavori del gruppo o del sottogruppo, se lo ritiene utile o necessario. 4.   Le informazioni ottenute nell'ambito della partecipazione ai lavori del gruppo o dei sottogruppi non possono essere divulgate, se la Commissione ne precisa la natura riservata. I membri non possono utilizzare a scopi professionali le informazioni di cui sono venuti a conoscenza in qualità di membri del gruppo. 5.   Il gruppo e i sottogruppi si riuniscono di norma nei locali della Commissione, secondo le procedure e il calendario da essa stabiliti. La segreteria è tenuta dai servizi della Commissione. Alle riunioni possono partecipare altri funzionari della Commissione interessati. 6.   Il gruppo adotta il proprio regolamento interno in base a un modello di regolamento interno adottato dalla Commissione. 7.   I servizi della Commissione possono pubblicare su Internet, nella lingua di origine del documento, le domande di parere, gli ordini del giorno, i resoconti ed i pareri approvati dal gruppo. Alle stesse condizioni possono pubblicare anche i documenti di lavoro del gruppo.
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