Art. 2

Mandato

In vigore dal 20 dic 2006
Mandato La Commissione può consultare il gruppo su ogni questione relativa alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine, nonché alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari, in particolare: — il rispetto dei criteri citati all' del regolamento (CE) n. 510/2006 da parte di una data denominazione per la quale è stata presentata domanda di registrazione, in particolare il legame con l'ambiente geografico o l'origine geografica e/o la rinomanza, — il rispetto dei criteri di cui agli del regolamento (CE) n. 509/2006 da parte di un dato nome oggetto di una domanda di registrazione, in particolare la sua tradizionalità e/o specificità, — la genericità di una denominazione, — la valutazione dei criteri relativi alla lealtà delle transazioni commerciali e al rischio di confusione del consumatore per i casi di conflitto tra la denominazione d'origine o l'indicazione geografica e le denominazioni d'origine o le indicazioni geografiche già registrate, i marchi, i nomi di varietà vegetali e di razze animali, gli omonimi o i nomi di prodotti esistenti legalmente in commercio, — qualsiasi altra questione di particolare interesse nell'ambito di competenza del gruppo. Il presidente del gruppo può indicare alla Commissione l'opportunità di consultare il gruppo in merito ad una questione specifica. La Commissione può, se necessario, chiedere al gruppo di pronunciarsi su una questione particolare entro un termine determinato.
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