Art. 3

Composizione — Nomina

In vigore dal 20 dic 2006
Composizione — Nomina 1.   La Commissione nomina i membri del gruppo selezionandoli fra gli specialisti che hanno risposto ad un apposito invito a presentare la candidatura, altamente qualificati nei vari aspetti tecnici e scientifici connessi ai settori di cui all', in modo che collettivamente sia coperta la più ampia gamma possibile di discipline scientifiche e tecniche e, nel rispetto di questo criterio, in base ad una ripartizione geografica che riflette le diverse tematiche e i diversi approcci scientifici nella Comunità. 2.   Il gruppo comprende 11 membri. I candidati ritenuti idonei a far parte del gruppo, ma non nominati, sono invitati a far parte di un elenco di riserva. La Commissione può utilizzare l'elenco di riserva per nominare i sostituti di membri. 3.   Si applicano le seguenti disposizioni: — i membri sono nominati a titolo personale ed hanno l'incarico di fornire consulenza alla Commissione in modo indipendente da qualunque istruzione esterna. Non possono delegare le proprie competenze ad un altro membro o a terzi, — i membri sono nominati per un periodo di tre anni, rinnovabile. A partire dalla nomina di cui al paragrafo 1, i membri non possono tuttavia restare in carica per più di tre mandati consecutivi. I membri restano in carica fino alla loro sostituzione o fino al rinnovo del loro mandato, — i membri che non sono più in grado di contribuire efficacemente ai lavori del gruppo, che presentano le dimissioni o che non rispettano le condizioni di cui al primo o al secondo trattino del presente paragrafo o all'articolo 287 del trattato che istituisce la Comunità europea possono essere sostituiti per la parte restante del mandato, — i membri dichiarano ogni anno per iscritto che si impegnano ad agire nell'interesse pubblico e confermano l'assenza o l'esistenza di qualsiasi interesse che potrebbe compromettere la loro indipendenza, — i nomi dei membri sono pubblicati nel sito Internet della DG Agricoltura e sviluppo rurale e nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C; i nomi sono raccolti, elaborati e pubblicati in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) relative alla tutela e al trattamento dei dati personali.
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