Art. 8
Procedura di presentazione e di selezione delle domande
In vigore dal 18 dic 2006
Procedura di presentazione e di selezione delle domande
1. Le decisioni di concessione di sovvenzioni sono prese dalla Commissione secondo la procedura di cui all', paragrafo 2. La Commissione assicura una ripartizione equa ed equilibrata tra gli Stati membri e tra i diversi settori di attività interessati, tenendo conto al tempo stesso della qualità dei progetti proposti.
2. Le domande di sovvenzione, presentate ai sensi dell', paragrafo 2, sono presentate alla Commissione dall'organismo di cui all'.
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