Art. 4

Cooperazione degli Stati membri

In vigore dal 18 dic 2006
Cooperazione degli Stati membri Ogni Stato membro designa un organismo nazionale di coordinamento o un organismo amministrativo equivalente, incaricato di organizzare la partecipazione di questo Stato membro all'anno europeo del dialogo interculturale e comunica alla Commissione la sua designazione entro un mese dall'adozione della presente decisione. Ogni Stato membro provvede a che il summenzionato organismo associ in modo appropriato le varie parti interessate al dialogo interculturale a livello nazionale, regionale e locale. Il succitato organismo provvede al coordinamento, a livello nazionale, delle azioni relative all'anno europeo del dialogo interculturale.
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Cooperazione degli Stati membri (Art. 4 Decisione (UE) 2006/1983) — Testo vigente | Portale Normativo