Art. 4
Cooperazione degli Stati membri
In vigore dal 18 dic 2006
Cooperazione degli Stati membri
Ogni Stato membro designa un organismo nazionale di coordinamento o un organismo amministrativo equivalente, incaricato di organizzare la partecipazione di questo Stato membro all'anno europeo del dialogo interculturale e comunica alla Commissione la sua designazione entro un mese dall'adozione della presente decisione.
Ogni Stato membro provvede a che il summenzionato organismo associ in modo appropriato le varie parti interessate al dialogo interculturale a livello nazionale, regionale e locale.
Il succitato organismo provvede al coordinamento, a livello nazionale, delle azioni relative all'anno europeo del dialogo interculturale.
Storico versioni
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