Art. 5

Attuazione

In vigore dal 18 dic 2006
Attuazione 1.   Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la procedura di cui all', paragrafo 2. 2.   Occorre rivolgere un'attenzione particolare alla cooperazione con le istituzioni europee, in particolare il Parlamento europeo.
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Attuazione (Art. 5 Decisione (UE) 2006/1983) — Testo vigente | Portale Normativo