Art. 7
Disposizioni finanziarie
In vigore dal 18 dic 2006
Disposizioni finanziarie
1. Le misure di portata comunitaria di cui alla parte A dell'allegato possono essere sovvenzionate, fino a un importo pari all'80 % del loro costo totale, dal bilancio generale dell'Unione europea.
2. Le misure di cui alla parte B dell'allegato possono essere sovvenzionate, fino a un importo pari al 50 % del loro costo totale, dal bilancio generale dell'Unione europea, secondo la procedura di cui all'.
3. Le misure di portata comunitaria di cui alla parte C dell'allegato danno luogo a un appalto pubblico o alla concessione di sovvenzioni finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea.
Storico versioni
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