Art. 7

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 18 dic 2006
Disposizioni finanziarie 1.   Le misure di portata comunitaria di cui alla parte A dell'allegato possono essere sovvenzionate, fino a un importo pari all'80 % del loro costo totale, dal bilancio generale dell'Unione europea. 2.   Le misure di cui alla parte B dell'allegato possono essere sovvenzionate, fino a un importo pari al 50 % del loro costo totale, dal bilancio generale dell'Unione europea, secondo la procedura di cui all'. 3.   Le misure di portata comunitaria di cui alla parte C dell'allegato danno luogo a un appalto pubblico o alla concessione di sovvenzioni finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea.
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Disposizioni finanziarie (Art. 7 Decisione (UE) 2006/1983) — Testo vigente | Portale Normativo