Art. 7
Riduzione del contributo finanziario della Comunità
In vigore dal 13 dic 2006
Riduzione del contributo finanziario della Comunità
1. Ove venga dimostrato che le misure di cui all'allegato I non sono state completate in modo adeguato entro il 31 marzo 2007, il tasso del contributo finanziario della Comunità relativo alla parte delle spese rimborsabili derivanti da tale ritardo di esecuzione vengono ridotte al livello illustrato nella tabella seguente:
Numero di giorni di ritardo a decorrere dal 1o aprile 2007
Tasso del contributo finanziario comunitario
1-15
60 %
16-30
50 %
31-60
25 %
61 od oltre
0 %
2. Fatto salvo il paragrafo 1, la mancata presentazione entro il 31 agosto 2007 della richiesta di pagamento e delle relative relazioni di cui all', lettera b), comporterà una riduzione del 25 % del contributo finanziario della Comunità per mese di calendario di ritardo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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