Art. 5

Documenti giustificativi

In vigore dal 13 dic 2006
Documenti giustificativi Il Portogallo deve fornire le prove delle misure attuate e delle spese sostenute trasmettendo la documentazione seguente: a) una relazione tecnica finale che dimostri l'attuazione di tutte le azioni di cui all'allegato I e le relative date di completamento; b) una relazione finanziaria, presentata conformemente al modello di cui all'allegato II, in cui figurino le spese relative alle varie misure per le quali è richiesto il contributo finanziario della Comunità insieme alla relativa documentazione, ad esempio fatture o ricevute.
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