Art. 4

Pagamento del saldo del contributo finanziario comunitario

In vigore dal 13 dic 2006
Pagamento del saldo del contributo finanziario comunitario Il versamento del saldo del contributo finanziario della Comunità indicato nell’allegato I sarà soggetto alle condizioni seguenti: a) dalle relazioni sull'andamento dei lavori fornite dal Portogallo alla Commissione il 15 gennaio e il 15 aprile 2007 e dalle missioni di sorveglianza effettuate dall'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione si possa concludere che le misure di cui all'allegato I sono state realizzate dal Portogallo entro il 31 marzo 2007 in modo adeguato a soddisfare gli obiettivi di cui all'; e b) il Portogallo abbia presentato alla Commissione una domanda ufficiale di pagamento entro il 31 agosto 2007, accompagnata da una relazione finanziaria e da una relazione tecnica finale come previsto dall'.
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Pagamento del saldo del contributo finanziario comunitario (Art. 4 Decisione (UE) 2006/923) — Testo vigente | Portale Normativo