Art. 14
Disposizioni transitorie
In vigore dal 12 dic 2006
Disposizioni transitorie
Per quanto riguarda le azioni avviate prima del 31 dicembre 2006 sulla base delle decisioni n. 508/2000/CE e n. 792/2004/CE, esse continuano a essere gestite fino alla loro conclusione conformemente alle disposizioni di tali decisioni.
Il comitato di cui all' della decisione n. 508/2000/CE è sostituito dal comitato di cui all' della presente decisione.
Storico versioni
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Proeli:dec:2006:1903:oj#art-14