Art. 13
Monitoraggio e valutazione
In vigore dal 12 dic 2006
Monitoraggio e valutazione
1. La Commissione garantisce un monitoraggio regolare del programma rispetto ai suoi obiettivi. I risultati del processo di monitoraggio e di valutazione sono presi in considerazione in sede di attuazione del programma.
Il monitoraggio comprende in particolare la stesura delle relazioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e c).
In base ai risultati delle relazioni di monitoraggio, gli obiettivi specifici del programma possono essere riveduti secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato.
2. La Commissione garantisce una valutazione regolare, esterna e indipendente del programma.
3. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo ed al Comitato delle regioni:
a)
una relazione intermedia di valutazione riguardo ai risultati ottenuti e agli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione del presente programma, al più tardi il 31 dicembre 2010;
b)
una comunicazione sulla continuazione del presente programma, al più tardi il 31 dicembre 2011;
c)
una relazione di valutazione a posteriori, al più tardi il 31 dicembre 2015.
Storico versioni
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