Art. 14 · Disposizioni transitorie

Art. 14

Disposizioni transitorie

In vigore dal 12 dic 2006
Disposizioni transitorie Per quanto riguarda le azioni avviate prima del 31 dicembre 2006 sulla base delle decisioni n. 508/2000/CE e n. 792/2004/CE, esse continuano a essere gestite fino alla loro conclusione conformemente alle disposizioni di tali decisioni. Il comitato di cui all' della decisione n. 508/2000/CE è sostituito dal comitato di cui all' della presente decisione.
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