Art. 3
In vigore dal 11 dic 2006
1. La presidenza, assistita dal segretario generale del Consiglio/alto rappresentante per la PESC, è responsabile dell'attuazione della presente decisione e ne riferisce al Consiglio. La Commissione è pienamente associata a tali compiti e in particolare fornisce informazioni sull'attuazione degli aspetti finanziari.
2. La Commissione presenta relazioni periodiche ai competenti organi del Consiglio, a norma dell', paragrafo 2. Dette informazioni si baseranno in particolare su relazioni periodiche che il Centro regionale delle Nazioni Unite per la pace, il disarmo e lo sviluppo nell'America latina e nei Caraibi/Dipartimento delle Nazioni Unite per il disarmo deve presentare nell'ambito del suo rapporto contrattuale con la Commissione, secondo quanto previsto all', paragrafo 2.
Storico versioni
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