Art. 1
In vigore dal 11 dic 2006
1. L'Unione europea completa il suo contributo al Centro regionale delle Nazioni Unite per la pace, il disarmo e lo sviluppo nell'America latina e nei Caraibi nella lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere nell'America latina e nei Caraibi.
2. Ai fini del paragrafo 1, l'Unione europea fornisce assistenza al Centro regionale delle Nazioni Unite per la pace, il disarmo e lo sviluppo nell'America latina e nei Caraibi:
a)
sostenendo la titolarità nazionale riguardo alle attività connesse al programma di azione del 2001 delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi portatili e di armi leggere in tutti i suoi aspetti;
b)
collegando tali attività ad iniziative analoghe intraprese dagli Stati membri;
c)
sviluppando kit di formazione alle migliori prassi destinati ad altre regioni del mondo, quali l'Africa e l'Europa sudorientale.
L'allegato riporta una descrizione dettagliata delle attività.
3. L'adeguata visibilità del contributo dell'Unione europea alle attività citate nell'allegato è assicurata anche attraverso opportune misure prese dal Centro regionale delle Nazioni Unite per la pace, il disarmo e lo sviluppo nell'America latina e nei Caraibi, secondo le modalità previste dalla presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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