Art. 1

In vigore dal 11 dic 2006
1.   L'Unione europea completa il suo contributo al Centro regionale delle Nazioni Unite per la pace, il disarmo e lo sviluppo nell'America latina e nei Caraibi nella lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere nell'America latina e nei Caraibi. 2.   Ai fini del paragrafo 1, l'Unione europea fornisce assistenza al Centro regionale delle Nazioni Unite per la pace, il disarmo e lo sviluppo nell'America latina e nei Caraibi: a) sostenendo la titolarità nazionale riguardo alle attività connesse al programma di azione del 2001 delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi portatili e di armi leggere in tutti i suoi aspetti; b) collegando tali attività ad iniziative analoghe intraprese dagli Stati membri; c) sviluppando kit di formazione alle migliori prassi destinati ad altre regioni del mondo, quali l'Africa e l'Europa sudorientale. L'allegato riporta una descrizione dettagliata delle attività. 3.   L'adeguata visibilità del contributo dell'Unione europea alle attività citate nell'allegato è assicurata anche attraverso opportune misure prese dal Centro regionale delle Nazioni Unite per la pace, il disarmo e lo sviluppo nell'America latina e nei Caraibi, secondo le modalità previste dalla presente decisione.
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