Art. 2
In vigore dal 11 dic 2006
1. L'importo di riferimento finanziario per gli obiettivi di cui all' è pari a 700 000 EUR.
2. Ai fini della presente decisione, la Commissione stipula con il Dipartimento delle Nazioni Unite per il disarmo, a nome del quale agisce il Centro regionale delle Nazioni Unite per la pace, il disarmo e lo sviluppo nell'America latina e nei Caraibi, un accordo di finanziamento sulle condizioni per l'utilizzo del contributo dell'Unione europea, che prenderà la forma di sovvenzione. L'accordo di finanziamento prevede che il Centro regionale delle Nazioni Unite per la pace, il disarmo e lo sviluppo nell'America latina e nei Caraibi/Dipartimento delle Nazioni Unite per il disarmo riferisca opportunamente e assicuri una visibilità del contributo dell'Unione europea al progetto, proporzionale alla sua entità.
3. La Commissione vigila sul corretto utilizzo del contributo finanziario dell'Unione europea. A tal fine la Commissione è incaricata di controllare e valutare gli aspetti finanziari dell'attuazione della presente decisione.
4. La gestione delle spese finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea di cui al paragrafo 1 è soggetta alle procedure e alle norme comunitarie che si applicano alle questioni di bilancio, con l'eccezione che eventuali prefinanziamenti non restano di proprietà della Comunità. Tale gestione è svolta conformemente alle disposizioni dell'accordo quadro finanziario e amministrativo concluso tra la Comunità europea e le Nazioni Unite il 29 aprile 2003.
Storico versioni
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