Art. 7

Misure per garantire la conformità adottate dalla Romania

In vigore dal 23 nov 2006
Misure per garantire la conformità adottate dalla Romania La Romania adotta immediatamente e pubblica i provvedimenti necessari per conformarsi alla presente decisione e ne informa immediatamente la Commissione.
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Misure per garantire la conformità adottate dalla Romania (Art. 7 Decisione (UE) 2006/802) — Testo vigente | Portale Normativo