Art. 7
Misure per garantire la conformità adottate dalla Romania
In vigore dal 23 nov 2006
Misure per garantire la conformità adottate dalla Romania
La Romania adotta immediatamente e pubblica i provvedimenti necessari per conformarsi alla presente decisione e ne informa immediatamente la Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:802:oj#art-7