Art. 5
Obblighi per la Romania relativi alle carni suine
In vigore dal 23 nov 2006
Obblighi per la Romania relativi alle carni suine
La Romania garantisce che le carni suine provenienti da suini:
a)
vaccinati con un vaccino marcatore in conformità con l’ sono limitate al mercato nazionale e non sono inviate ad altri Stati membri;
b)
vaccinati in conformità con l’ sono provviste di un marchio sanitario speciale o di identificazione che non può essere confuso con la stampigliatura comunitaria di cui all’ della decisione 2006/779/CE;
c)
vaccinati con un vaccino convenzionale vivo attenuato in conformità con l’ sono limitate al consumo nazionale privato o per la fornitura diretta, da parte del produttore, di piccole quantità al consumatore finale o al mercato locale nello stesso comune e non sono inviate agli altri Stati membri.
Storico versioni
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