Art. 28

Accesso al programma Grundtvig

In vigore dal 15 nov 2006
Accesso al programma Grundtvig Nel quadro del programma di apprendimento permanente il programma Grundtvig si rivolge: a) ai discenti inseriti nell'istruzione degli adulti; b) agli istituti od organizzazioni che offrono opportunità di apprendimento operanti nel settore dell'istruzione degli adulti; c) ai docenti e al personale di altro tipo operanti presso tali istituti od organizzazioni; d) agli istituti che si occupano della formazione iniziale o continua del personale impegnato nell'istruzione degli adulti; e) alle associazioni e ai rappresentanti dei soggetti coinvolti nell'istruzione degli adulti, comprese le associazioni dei discenti e degli insegnanti; f) agli organismi che forniscono servizi di orientamento, consulenza e informazione connessi a qualsiasi aspetto dell'apprendimento permanente; g) alle persone e agli organismi responsabili, a livello locale, regionale e nazionale, dei sistemi e delle politiche riguardanti qualsiasi aspetto dell'istruzione degli adulti; h) ai centri e agli istituti di ricerca che si occupano di tematiche relative all'apprendimento permanente; i) alle imprese; j) alle organizzazioni senza scopo di lucro, agli organismi di volontariato e alle ONG; k) agli istituti di istruzione superiore.
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