Art. 28
Accesso al programma Grundtvig
In vigore dal 15 nov 2006
Accesso al programma Grundtvig
Nel quadro del programma di apprendimento permanente il programma Grundtvig si rivolge:
a)
ai discenti inseriti nell'istruzione degli adulti;
b)
agli istituti od organizzazioni che offrono opportunità di apprendimento operanti nel settore dell'istruzione degli adulti;
c)
ai docenti e al personale di altro tipo operanti presso tali istituti od organizzazioni;
d)
agli istituti che si occupano della formazione iniziale o continua del personale impegnato nell'istruzione degli adulti;
e)
alle associazioni e ai rappresentanti dei soggetti coinvolti nell'istruzione degli adulti, comprese le associazioni dei discenti e degli insegnanti;
f)
agli organismi che forniscono servizi di orientamento, consulenza e informazione connessi a qualsiasi aspetto dell'apprendimento permanente;
g)
alle persone e agli organismi responsabili, a livello locale, regionale e nazionale, dei sistemi e delle politiche riguardanti qualsiasi aspetto dell'istruzione degli adulti;
h)
ai centri e agli istituti di ricerca che si occupano di tematiche relative all'apprendimento permanente;
i)
alle imprese;
j)
alle organizzazioni senza scopo di lucro, agli organismi di volontariato e alle ONG;
k)
agli istituti di istruzione superiore.
Storico versioni
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