Art. 27

Importi stanziati per il programma Leonardo da Vinci

In vigore dal 15 nov 2006
Importi stanziati per il programma Leonardo da Vinci Almeno il 60 % degli importi stanziati per il programma Leonardo da Vinci è destinato a sostenere la mobilità di cui all', paragrafo 1, lettere a) e b).
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