Art. 27 · Importi stanziati per il programma Leonardo da Vinci

Art. 27

Importi stanziati per il programma Leonardo da Vinci

In vigore dal 15 nov 2006
Importi stanziati per il programma Leonardo da Vinci Almeno il 60 % degli importi stanziati per il programma Leonardo da Vinci è destinato a sostenere la mobilità di cui all', paragrafo 1, lettere a) e b).
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