Art. 28 · Accesso al programma Grundtvig

Art. 28

Accesso al programma Grundtvig

In vigore dal 15 nov 2006
Accesso al programma Grundtvig Nel quadro del programma di apprendimento permanente il programma Grundtvig si rivolge: a) ai discenti inseriti nell'istruzione degli adulti; b) agli istituti od organizzazioni che offrono opportunità di apprendimento operanti nel settore dell'istruzione degli adulti; c) ai docenti e al personale di altro tipo operanti presso tali istituti od organizzazioni; d) agli istituti che si occupano della formazione iniziale o continua del personale impegnato nell'istruzione degli adulti; e) alle associazioni e ai rappresentanti dei soggetti coinvolti nell'istruzione degli adulti, comprese le associazioni dei discenti e degli insegnanti; f) agli organismi che forniscono servizi di orientamento, consulenza e informazione connessi a qualsiasi aspetto dell'apprendimento permanente; g) alle persone e agli organismi responsabili, a livello locale, regionale e nazionale, dei sistemi e delle politiche riguardanti qualsiasi aspetto dell'istruzione degli adulti; h) ai centri e agli istituti di ricerca che si occupano di tematiche relative all'apprendimento permanente; i) alle imprese; j) alle organizzazioni senza scopo di lucro, agli organismi di volontariato e alle ONG; k) agli istituti di istruzione superiore.
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