Art. 1

Istituzione del programma di apprendimento permanente

In vigore dal 15 nov 2006
Istituzione del programma di apprendimento permanente 1.   La presente decisione istituisce un programma d'azione comunitaria di apprendimento permanente (di seguito «programma di apprendimento permanente»). 2.   L'obiettivo generale del programma è contribuire, attraverso l'apprendimento permanente, allo sviluppo della Comunità quale società avanzata basata sulla conoscenza, con uno sviluppo economico sostenibile, nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale, garantendo nel contempo una valida tutela dell'ambiente per le generazioni future. L'obiettivo del programma è, in particolare, quello di promuovere all'interno della Comunità gli scambi, la cooperazione e la mobilità tra i sistemi di istruzione e formazione in modo che essi diventino un punto di riferimento di qualità a livello mondiale. 3.   Il programma di apprendimento permanente si prefigge i seguenti obiettivi specifici: a) contribuire allo sviluppo di un apprendimento permanente di qualità e promuovere risultati elevati, l'innovazione e una dimensione europea nei sistemi e nelle prassi del settore; b) sostenere la realizzazione di uno spazio europeo dell'apprendimento permanente; c) contribuire a migliorare la qualità, l'attrattiva e l'accessibilità delle opportunità di apprendimento permanente disponibili negli Stati membri; d) rafforzare il contributo dell'apprendimento permanente alla coesione sociale, alla cittadinanza attiva, al dialogo interculturale, alla parità tra le donne e gli uomini e alla realizzazione personale; e) contribuire a promuovere la creatività, la competitività, l'occupabilità e lo sviluppo di uno spirito imprenditoriale; f) contribuire a una maggiore partecipazione di persone di tutte le età, comprese quelle con particolari esigenze e le categorie svantaggiate, all'apprendimento permanente a prescindere dal retroterra socioeconomico; g) promuovere l'apprendimento delle lingue e la diversità linguistica; h) promuovere lo sviluppo, nel campo dell'apprendimento permanente, di contenuti, servizi, soluzioni pedagogiche e prassi a carattere innovativo basati sulle TIC; i) rafforzare il ruolo dell'apprendimento permanente nello sviluppo di un sentimento di cittadinanza europea basato sulla comprensione e sul rispetto dei diritti dell'uomo e della democrazia e nella promozione della tolleranza e del rispetto degli altri popoli e della altre culture; j) promuovere la cooperazione in materia di garanzia della qualità in tutti i settori dell'istruzione e della formazione in Europa; k) incoraggiare il migliore utilizzo di risultati, di prodotti e di processi innovativi e scambiare le buone prassi nei settori disciplinati dal programma di apprendimento permanente, al fine di migliorare la qualità dell'istruzione e della formazione. 4.   Il programma di apprendimento permanente rafforza e integra le azioni condotte dagli Stati membri conformemente alle disposizioni amministrative descritte nell'allegato, pur nel pieno rispetto della responsabilità che ad essi incombe riguardo al contenuto dei sistemi di istruzione e formazione e della loro diversità culturale e linguistica. 5.   Gli obiettivi del programma di apprendimento permanente sono perseguiti, come previsto all', attraverso l'attuazione di quattro programmi settoriali, di un programma trasversale e del programma Jean Monnet (di seguito collettivamente «sottoprogrammi»). 6.   La presente decisione è attuata nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013. A decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione possono tuttavia essere attuate misure preparatorie, comprese decisioni della Commissione a norma dell'.
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Istituzione del programma di apprendimento permanente (Art. 1 Decisione (UE) 2006/1720) — Testo vigente | Portale Normativo