Art. 6
Accesso al programma
In vigore dal 15 nov 2006
Accesso al programma
1. Il programma è inteso a sostenere progetti senza scopo di lucro a favore dei giovani, dei gruppi di giovani, di coloro che sono attivi nell’animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili, nelle organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro nonché, in alcuni casi debitamente giustificati, agli altri partner attivi nel settore della gioventù.
2. Fatte salve le modalità definite nell’allegato per l’attuazione delle azioni, il programma si rivolge ai giovani dai 15 ai 28 anni, benché determinate azioni siano aperte ai giovani di età compresa tra i 13 e i 30 anni.
3. I beneficiari devono risiedere legalmente in un paese partecipante al programma o, a seconda della natura dell’azione, in un paese partner del programma.
4. Tutti i giovani, senza discriminazioni di sorta, devono poter avere accesso alle attività del programma nel rispetto delle modalità definite nell’allegato. La Commissione ed i paesi partecipanti garantiscono il compimento di sforzi particolari in favore dei giovani che hanno maggiori difficoltà a partecipare al programma per ragioni d’ordine educativo, sociale, fisico, psicologico, economico o culturale o perché vivono in zone isolate.
5. I paesi partecipanti si sforzano di adottare le misure necessarie affinché i partecipanti al programma possano accedere alle cure sanitarie a norma del diritto comunitario. Il paese d’origine si sforza di adottare le misure appropriate affinché i partecipanti al servizio volontario europeo possano mantenere la loro assicurazione sociale. I paesi partecipanti si sforzano altresì di adottare misure appropriate, conformemente al trattato, per eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi che si frappongono all’accesso al programma.
Storico versioni
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