Art. 5
Partecipazione al programma
In vigore dal 15 nov 2006
Partecipazione al programma
1. Il programma è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi, qui di seguito denominati i paesi partecipanti:«»
a)
gli Stati membri;
b)
gli Stati dell’EFTA che sono membri del SEE, conformemente alle disposizioni dell’accordo SEE;
c)
i paesi candidati che beneficiano di una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali ed alle condizioni e modalità generali fissati negli accordi quadro conclusi con tali paesi per la loro partecipazione ai programmi comunitari;
d)
i paesi dei Balcani occidentali, in base a modalità da definirsi con tali paesi sulla base degli accordi quadro riguardanti la loro partecipazione ai programmi comunitari;
e)
la Svizzera, sotto riserva della conclusione di un accordo bilaterale con questo paese.
2. Le azioni di cui ai punti 2 e 3 dell’allegato sono aperte alla cooperazione con i paesi terzi che hanno concluso con la Comunità europea accordi connessi al settore gioventù, qui di seguito denominati «i paesi partner».
Tale cooperazione avviene, se del caso, tramite stanziamenti supplementari dei paesi partner resi disponibili in base a procedure da decidere con tali paesi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:1719:oj#art-5