Art. 3

Funzionamento

In vigore dal 7 nov 2006
Funzionamento 1.   Il gruppo di coordinamento del gas è presieduto dalla Commissione. 2.   D’accordo con la Commissione, possono essere istituiti sottogruppi che esaminino questioni specifiche nell’ambito di un mandato definito dal gruppo. Tali gruppi sono sciolti non appena hanno espletato il loro mandato. 3.   Se lo ritiene utile o necessario, il rappresentante della Commissione può chiedere a esperti o osservatori, con competenze specifiche su una questione all’ordine del giorno, di partecipare alle deliberazioni del gruppo di coordinamento del gas o dei sottogruppi. 4.   Le informazioni ottenute partecipando alle deliberazioni del gruppo o di un sottogruppo non possono essere divulgate se, a giudizio della Commissione o di un altro membro del gruppo di coordinamento del gas, tali informazioni sono di natura riservata. 5.   Il gruppo di coordinamento del gas e i relativi sottogruppi si riuniscono di norma nei locali della Commissione secondo le procedure e il calendario da essa stabiliti. La Commissione assicura i servizi di segreteria. Alle riunioni del gruppo e dei sottogruppi possono assistere altri funzionari della Commissione interessati ai lavori. 6.   Il gruppo di coordinamento del gas adotta il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno adottato dalla Commissione. 7.   Fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, la Commissione può pubblicare su Internet, sul sito del servizio competente della Commissione, nella lingua originale del documento di cui trattasi, riassunti, conclusioni, parte delle conclusioni o documenti di lavoro del gruppo di coordinamento del gas.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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